OGGETTO: Circolare inerente gli incarichi extraistituzionali del personale scolastico
Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico
Con riferimento all’oggetto, si ricorda quanto segue.
In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle
dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole
cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa
autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore
al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del
dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007). Detti
impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche
amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58,
Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione
in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione
del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la
incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del
personale neoassunto. Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati,«I
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per
le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti»(art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).
Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico
l’assunzione di incarichi e di impieghi con le seguenti modalità dichiarazione per iscritto a
mezzo mail naic8cx00g@istruzione.it , affinché ne venga valutata la compatibilità con
Protocollo 0008809/2024 del 17/09/2024
CTS CARITEO ITALICO
I.C. S. CARITEO-ITALICO- E-mail. naic8cx00g@istruzione.it- naic8cx00g@pec.istruzione.it
C.F. 95170200638 Tel. 0812396957 /Fax 0812390906 www.silioitalico.gov.it
l’impiego svolto e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta
autorizzazione.
A tal fine saranno considerati i seguenti profili:a) occasionalità/abitualità
dell’incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c)non
interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento
della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_
incarichi_vietati.pdf
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il
dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:
- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre
amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.
Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25,
c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si
intenda accordata.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Leo
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa)